STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DONATORI
POLIZIA MUNICIPALE DI ROMA
- O.N.L.U.S.-
Oggetto |
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Finalità |
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O.N.L.U.S. |
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Sede |
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Attività |
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Finanziamenti |
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Organi di governo |
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Organi direttivi |
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Diritto di voto |
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Assemblea Generale |
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Consiglio Direttivo |
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Poteri del Presidente |
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Collegio dei Revisori |
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Collegio dei Probiviri |
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Soci |
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Cause di cessazione |
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Principio di disinteresse |
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Onoreficenze |
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Convenzioni |
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Scioglimento |
ARTICOLO 1 |
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E' costituita in Roma la “Associazione Donatori Polizia Municipale di Roma” O.n.l.u.s. L'Associazione trae origine dallo spirito di servizio che caratterizza il compito dell'agente di Polizia Municipale, sensibile ad ogni situazione di bisogno e di sofferenza; a tal fine contribuisce gratuitamente e disinteressatamente alla donazione e al volontariato. L'Associazione è retta dalle norme del presente Statuto e dalle norme vigenti in materia di organizzazioni di volontariato e dalle altre norme di legge applicabili. |
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ARTICOLO 2
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L'Associazione perseguirà i seguenti obiettivi:
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ARTICOLO 3
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L'Associazione non ha fini di lucro ed è costituita per utilità sociale. Essa rispetta i criteri stabiliti nell'art. 10 del Decreto Legislativo n. 460/97:
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ARTICOLO 4
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L'Associazione Donatori Polizia Municipale di Roma ha sede presso l'Ufficio Assistenza del Comando del Corpo della Polizia Municipale sito in via della Consolazione , 4 - 00186 ROMA. L'Eventuale cambio di sede non modifica lo Statuto. |
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ARTICOLO 5
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L'Associazione potrà svolgere l'attività di volontariato sia mediante strutture proprie sia nelle forme e nei modi previsti dalla legge nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate. |
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ARTICOLO 6
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L'Associazione attua le sue finalità attraverso i seguenti mezzi:
La tenuta dei libri contabili ed ogni altra attività amministrativa è affidata, sotto il diretto controllo del Presidente dell'Associazione, al responsabile tesoriere ed agli uffici che da questi dipendono. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito designato dal Consiglio Direttivo. |
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ARTICOLO 7
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All'Atto della costituzione dell'Associazione le cariche sociali verranno assegnate mediante scelta tra i presenti alla costituzione stessa ed il Consiglio Direttivo, così composto, rimarrà in carica fino alla prima Assemblea dei Soci da indire non oltre sei mesi dalla costituzione dell'Associazione. |
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ARTICOLO 8
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Gli organi sociali dell'Associazione sono:
Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto |
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ARTICOLO 9
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Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci donatori aderenti direttamente all'Associazione, nonché i soci sostenitori e onorari. I soci sostenitori ed onorari non hanno diritto al voto. Nell'Assemblea ciascun socio potrà, al massimo rappresentare un altro socio, previa delega da esibirsi alla segreteria della riunione prima che l'Assemblea abbia inizio. |
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ARTICOLO 10
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L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di Marzo, con comunicazione da inviarsi entro 20gg prima della data di convocazione. E' convocata dal Presidente ed il relativo avviso conterrà l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione. Per quanto si attiene ad argomenti estranei all'ordine del giorno, questi potranno essere trattati solo se l'Assemblea nella sua maggioranza lo riterrà opportuno. L'Assemblea può essere convocata d'urgenza da un numero minimo di dieci associati per gravi ed urgenti motivi comprovati in quella sede.
L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e, senza indugio, quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/5 gli aventi diritto al voto L'Assemblea è costituita validamente in presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto, ad eccezione dei casi in cui sia specificatamente prevista una maggioranza diversa. |
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ARTICOLO 11
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Il Consiglio Direttivo è composto da otto membri, che restano in carica tre anni e possono essere rieletti:
Il Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti, svolge i seguenti compiti:
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ARTICOLO 12
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Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e tutela l'osservanza dello Statuto. In particolare:
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questo sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. |
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ARTICOLO 13
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Il Collegio dei Revisori viene eletto dall'Assemblea, è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Tali membri restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Essi eleggono il Presidente che presiede le riunioni del Collegio e provvede a quanto necessario per il buon funzionamento dello stesso. Al Collegio dei Revisori è demandato il controllo sulla regolare tenuta della contabilità dell'Associazione ed, in particolare, la ratifica dei bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea. |
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ARTICOLO 14
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I Probiviri vengono eletti dall'Assemblea in numero di tre effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Probiviri non possono decidere sulle questioni sottoposte a loro giudizio senza aver sentito le parti ed esperito ogni tentativo di composizione amichevole della vertenza. Le loro decisioni debbono essere comunicate per iscritto alle parti ed al Consiglio Direttivo e sono inappellabili. |
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ARTICOLO 15
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All'Associazione possono aderire persone singole o giuridiche i cui soci si distinguono in:
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ARTICOLO 16
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La qualifica di socio si perde per:
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ARTICOLO 17
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I donatori moralmente impegnati nella donazione in ossequio e nei limiti delle leggi vigenti di medicina trasfusionale, non possono ricevere vantaggi di alcun genere. Il socio donatore che, senza giustificato motivo e, per due anni consecutivi, non abbia donato sangue, perderà la qualifica di socio. A tale soluzione si giungerà dopo aver messo in atto ogni possibile azione di recupero del donatore. |
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ARTICOLO 18
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L'Associazione premia i donatori che si sono particolarmente distinti per le loro qualità e per il numero di donazioni effettuate o per qualunque altra azione meritoria destinata a rispettare i principi di onestà volontariato e disinteresse caratterizzanti l'Associazione. Sono conferite delle onorificenze e dei riconoscimenti stabiliti dal Consiglio Direttivo ed all'uopo previsti in regolari tabelle votate dal Consiglio stesso. |
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ARTICOLO 19
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L'Associazione offre la possibilità di sopperire alle necessità trasfusionale dei propri soci e promuove iniziative per favorire accensioni di polizze assicurative a favore degli aderenti. Inoltre l'Associazione può sottoscrivere ogni genere di convenzione nell'interesse dei propri associati e di finalità inerenti l'oggetto sociale, organizzare convegni seminari, corsi di studio e quant'altro sarà giudicato utile alla diffusione dei propri principi. |
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ARTICOLO 20 Scioglimento |
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L'Associazione si scioglierà il 31 dicembre 3000 salva diversa statuizione dei soci. |
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