STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DONATORI
POLIZIA MUNICIPALE DI ROMA
- O.N.L.U.S.-

 

Oggetto
Finalità
O.N.L.U.S.
Sede
Attività
Finanziamenti
Organi di governo
Organi direttivi
Diritto di voto
Assemblea Generale
Consiglio Direttivo
Poteri del Presidente
Collegio dei Revisori
Collegio dei Probiviri
Soci
Cause di cessazione
Principio di disinteresse
Onoreficenze
Convenzioni
Scioglimento

 

 

ARTICOLO 1
oggetto

E' costituita in Roma la “Associazione Donatori Polizia Municipale di Roma” O.n.l.u.s. L'Associazione trae origine dallo spirito di servizio che caratterizza il compito dell'agente di Polizia Municipale, sensibile ad ogni situazione di bisogno e di sofferenza; a tal fine contribuisce gratuitamente e disinteressatamente alla donazione e al volontariato. L'Associazione è retta dalle norme del presente Statuto e dalle norme vigenti in materia di organizzazioni di volontariato e dalle altre norme di legge applicabili.
   
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ARTICOLO 2
Finalità

 

L'Associazione perseguirà i seguenti obiettivi:

    • promuovere e diffondere la pratica della donazione gratuita, volontaria e periodica di sangue, emoderivati, tessuti, midollo osseo ed organi, nonché dell'assistenza ai malati;
    • concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale.
 
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ARTICOLO 3
O.N.L.U.S.

 

L'Associazione non ha fini di lucro ed è costituita per utilità sociale. Essa rispetta i criteri stabiliti nell'art. 10 del Decreto Legislativo n. 460/97:

    • l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
    • il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
    • il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
    • l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
    • l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo do cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
    • l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
    • disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto al voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
    • l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell'acronimo “ONLUS”.
 
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ARTICOLO 4
Sede

 

L'Associazione Donatori Polizia Municipale di Roma ha sede presso l'Ufficio Assistenza del Comando del Corpo della Polizia Municipale sito in via della Consolazione , 4 - 00186 ROMA. L'Eventuale cambio di sede non modifica lo Statuto.
 
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ARTICOLO 5
Attività

 

L'Associazione potrà svolgere l'attività di volontariato sia mediante strutture proprie sia nelle forme e nei modi previsti dalla legge nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
 
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ARTICOLO 6
Finanziamenti

 

L'Associazione attua le sue finalità attraverso i seguenti mezzi:

    • quote sociali;
    • donazione e lasciti, da parte di Enti Pubblici o di singoli privati;
    • finanziamenti previsti dalla legge regionale sulla convenzione delle associazioni per incentivazione delle donazioni;
    • tutte le altre entrate consentite dalle leggi in vigore.

La tenuta dei libri contabili ed ogni altra attività amministrativa è affidata, sotto il diretto controllo del Presidente dell'Associazione, al responsabile tesoriere ed agli uffici che da questi dipendono. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito designato dal Consiglio Direttivo.
L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

 
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ARTICOLO 7
Organi di governo

 

All'Atto della costituzione dell'Associazione le cariche sociali verranno assegnate mediante scelta tra i presenti alla costituzione stessa ed il Consiglio Direttivo, così composto, rimarrà in carica fino alla prima Assemblea dei Soci da indire non oltre sei mesi dalla costituzione dell'Associazione.
 
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ARTICOLO 8
Organi direttivi

 

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

    • l'Assemblea;
    • il Presidente;
    • il Consiglio Direttivo;
    • il Collegio dei Revisori dei Conti;
    • il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto

 
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ARTICOLO 9
Diritto di voto

 

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci donatori aderenti direttamente all'Associazione, nonché i soci sostenitori e onorari. I soci sostenitori ed onorari non hanno diritto al voto. Nell'Assemblea ciascun socio potrà, al massimo rappresentare un altro socio, previa delega da esibirsi alla segreteria della riunione prima che l'Assemblea abbia inizio.
 
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ARTICOLO 10
Assemblea generale

 

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di Marzo, con comunicazione da inviarsi entro 20gg prima della data di convocazione. E' convocata dal Presidente ed il relativo avviso conterrà l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione. Per quanto si attiene ad argomenti estranei all'ordine del giorno, questi potranno essere trattati solo se l'Assemblea nella sua maggioranza lo riterrà opportuno. L'Assemblea può essere convocata d'urgenza da un numero minimo di dieci associati per gravi ed urgenti motivi comprovati in quella sede.
L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti:

    1. sulla nomina di 8 componenti il Consiglio Direttivo da scegliersi nell'ambito di tutti i soci;
    2. sull'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo nonché sul programma delle attività sociali;
    3. sulla nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
    4. sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, nonché sulle decisioni di carattere straordinario riguardante l'attività associativa, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;
    5. sulla revoca del mandato degli organi sociali con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e, senza indugio, quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/5 gli aventi diritto al voto L'Assemblea è costituita validamente in presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto, ad eccezione dei casi in cui sia specificatamente prevista una maggioranza diversa.

 
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ARTICOLO 11
Consiglio direttivo

 

Il Consiglio Direttivo è composto da otto membri, che restano in carica tre anni e possono essere rieletti:

    • - Presidente;
    • - Vice Presidente;
    • - Segretario;
    • - Tesoriere;
    • - quattro Consiglieri;

Il Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti, svolge i seguenti compiti:

    1. provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
    2. promuove le iniziative atte a realizzare gli scopi dell'Associazione;
    3. esamina le modifiche allo Statuto e propone eventuali variazioni;
    4. predispone il conto consuntivo annuale e ratifica la Relazione Morale;
    5. predispone il bilancio preventivo;
    6. svolge ogni altra attività utile o necessaria alla gestione dell'Associazione.

     

 
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ARTICOLO 12
Poteri del Presidente

 

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e tutela l'osservanza dello Statuto. In particolare:

    • provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo;
    • convoca e presiede il Consiglio Direttivo, redigendo l'ordine del giorno;
    • iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo le richieste motivate dei singoli Consiglieri;
    • è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri;
    • redige la Relazione Morale;
    • adotta, in caso di necessità, delibere d'urgenza che pone all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio per la ratifica;
    • cura le relazioni esterne. Per il raggiungimento di tali scopi può nominare suoi delegati tra gli appartenenti all'Associazione conferendogli gli stessi poteri.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questo sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

 
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ARTICOLO 13
Collegio dei Revisori

 

Il Collegio dei Revisori viene eletto dall'Assemblea, è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Tali membri restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Essi eleggono il Presidente che presiede le riunioni del Collegio e provvede a quanto necessario per il buon funzionamento dello stesso. Al Collegio dei Revisori è demandato il controllo sulla regolare tenuta della contabilità dell'Associazione ed, in particolare, la ratifica dei bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.
 
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ARTICOLO 14
Collegio dei Probiviri

 

I Probiviri vengono eletti dall'Assemblea in numero di tre effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Probiviri non possono decidere sulle questioni sottoposte a loro giudizio senza aver sentito le parti ed esperito ogni tentativo di composizione amichevole della vertenza. Le loro decisioni debbono essere comunicate per iscritto alle parti ed al Consiglio Direttivo e sono inappellabili.
 
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ARTICOLO 15
Soci

 

 

All'Associazione possono aderire persone singole o giuridiche i cui soci si distinguono in:

    1. Socio donatore - è subordinato all'accertamento dell'idoneità alla donazione secondo quanto previsto dalle norme di legge per la selezione dei donatori. All'atto dell'accettazione il socio donatore riceverà la tessera personale. L'appartenenza alla Associazione decorrerà dalla data di presentazione della domanda di adesione.
    2. Socio sostenitore – persone fisiche o giuridiche che corrispondono la specifica quota associativa o fondi a favore dell'attività dell'Associazione. In caso di recesso il socio sostenitore non può pretendere, a nessun titolo, la restituzione di quanto versato.
    3. Socio onorario – i soci donatori che per motivo di salute, per età, o per cause non volontarie devono cessare dall'effettuare donazioni di sangue; tutti coloro che abbiano reso all'Associazione particolari servizi e ne sostengono l'opera conferendole prestigio e collaborando nelle opere da essa svolta. La nomina di essi viene deliberata dal Consiglio Direttivo.
 
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ARTICOLO 16
Cause di cessazione

 

La qualifica di socio si perde per:

    • dimissione volontaria presentata per iscritto;
    • per decadenza, derivata dalla perdita dei requisiti prevista per ogni categoria di soci;
    • per indegnità, conseguente alla violazione dei principi e delle norme del presente Statuto;
    • per morte.
 
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ARTICOLO 17
Principio di disinteresse

 

I donatori moralmente impegnati nella donazione in ossequio e nei limiti delle leggi vigenti di medicina trasfusionale, non possono ricevere vantaggi di alcun genere. Il socio donatore che, senza giustificato motivo e, per due anni consecutivi, non abbia donato sangue, perderà la qualifica di socio. A tale soluzione si giungerà dopo aver messo in atto ogni possibile azione di recupero del donatore.
 
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ARTICOLO 18
Onorificenze

 

L'Associazione premia i donatori che si sono particolarmente distinti per le loro qualità e per il numero di donazioni effettuate o per qualunque altra azione meritoria destinata a rispettare i principi di onestà volontariato e disinteresse caratterizzanti l'Associazione. Sono conferite delle onorificenze e dei riconoscimenti stabiliti dal Consiglio Direttivo ed all'uopo previsti in regolari tabelle votate dal Consiglio stesso.
 
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ARTICOLO 19
Convenzioni

 

L'Associazione offre la possibilità di sopperire alle necessità trasfusionale dei propri soci e promuove iniziative per favorire accensioni di polizze assicurative a favore degli aderenti. Inoltre l'Associazione può sottoscrivere ogni genere di convenzione nell'interesse dei propri associati e di finalità inerenti l'oggetto sociale, organizzare convegni seminari, corsi di studio e quant'altro sarà giudicato utile alla diffusione dei propri principi.
 
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ARTICOLO 20
Scioglimento
 

L'Associazione si scioglierà il 31 dicembre 3000 salva diversa statuizione dei soci.
In caso di scioglimento anticipato dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea, questa dovrà designare uno o più liquidatori.
Il patrimonio che si renderà disponibile sarà destinato, soddisfatte tutte le obbligazioni dell'Associazione, ad opera di pubblica utilità, o ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale.