REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DONATORI DELLA
POLIZIA MUNICIPALE DI ROMA
- O.N.L.U.S.
Fini del Regolamento |
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Costituzione |
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Finalità. |
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Natura |
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Sede |
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Attività |
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Organi direttivi |
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Votazioni |
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Assemblea |
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Consiglio Direttivo |
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Presidente |
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Collegio dei Revisori |
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Collegio dei Probiviri |
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Soci |
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Elezione delle cariche sociali |
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Modalità di elezione |
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Comitato elettorale |
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Onorificenze |
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Regolamento |
ARTICOLO 1 |
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Il presente regolamento integra le norme dello Statuto dell’Associazione Donatori della Polizia Municipale di Roma, di cui, in conformità ai fini associativi, ne disciplina ulteriormente le attività, e le funzioni degli organi. |
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ARTICOLO 2 |
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L’Associazione Donatori Polizia Municipale di Roma si è costituita il 15 marzo del 2004. <br> |
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ARTICOLO 3
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L'Associazione Donatori Polizia Municipale di Roma è aperta a tutti coloro che sono disponibili all'assistenza ai malati e alla donazione gratuita di sangue, midollo osseo, tessuti e organi. Il volontario si impegna a rifiutare qualunque compenso |
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ARTICOLO 4
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. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale, escludendo ogni fine di lucro, nell'osservanza delle norme che disciplinano la costituzione e le attività delle O.n.l.u.s. L'Associazione è apolitica e aconfessionale ed è,pertanto, estranea ad ogni competizione politica e sindacale, e non ammette ingerenze di partiti politici o di altre organizzazioni che non siano esse stesse ONLUS o associazioni di volontariato. E' vietato a chiunque di utilizzare arbitrariamente il nome ed il logo dell'Associazione per scopi che non siano quelli associativi. Gli iscritti non possono avvalersi della loro posizione all'interno dell'Associazione per fini diversi da quelli istituzionali. |
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ARTICOLO 5
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L'Associazione ha sede presso l'Ufficio Assistenza del Comando del Corpo della Polizia Municipale di Roma, in Via della Consolazione, 4 - 00186 Roma. L'eventuale spostamento della sede può essere deciso dal Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti modifiche al presente regolamento. |
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ARTICOLO 6
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L'Associazione adotta ogni iniziativa al fine di promuovere, coordinare e disciplinare l'attività di volontariato. E' compito dell'Associazione, soprattutto attraverso l'impegno costante dei propri Organi Direttivi e degli associati, acquisire il maggior numero di iscritti, mediante adeguate attività di proselitismo e propaganda. |
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ARTICOLO 7
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Alla copertura delle cariche sociali possono partecipare tutti i soci elencati nell'art. 15 dello Statuto. Il socio non può ricoprire contemporaneamente più di una carica. L'espletamento dell'attività direttiva è gratuita, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute che devono essere preventivamente autorizzate. I soci che ricoprono cariche direttive, pena la revoca delle stesse, non devono svolgere attività, né assumere mandati che siano in contrasto con quelle dell'Associazione. |
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ARTICOLO 8
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Le votazioni alle cariche sociali, previste dall'art. 10 dello Statuto, avvengono di norma per scrutinio segreto. Negli altri casi la votazione può essere espressa per appello nominale o per alzata di mano. |
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ARTICOLO 9
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Possono partecipare all'Assemblea i soci regolarmente iscritti e gli stessi hanno diritto di voto. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti sulla nomina del Consiglio Direttivo e sull'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, nonché sul programma delle attività sociali. Se l'Assemblea, regolarmente costituita come previsto dall'art. 10 dello Statuto, non approva il bilancio consuntivo, il Consiglio Direttivo decade. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto sulle modifiche dello Statuto e del presente Regolamento. |
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ARTICOLO 10
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Il Consiglio Direttivo è composto da:
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ARTICOLO 11
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Il Presidente attua le decisioni prese dal Consiglio Direttivo avvalendosi della collaborazione del Vicepresidente e del Segretario. Spetta al Presidente assegnare gli incarichi ai componenti il Consiglio Direttivo. |
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ARTICOLO 12
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.I Revisori dei Conti debbono riunirsi con la frequenza necessaria per effettuare un regolare controllo della gestione amministrativa dell'Associazione. Possono in qualsiasi momento esaminare i libri contabili e la consistenza di cassa dell'Associazione. |
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ARTICOLO 13
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Il Collegio dei Probiviri esercita l'attività di decisione sulle controversie tra organi associativi, titolari di cariche e soci. |
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ARTICOLO 14
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L'adesione all'Associazione deve essere fatta mediante la compilazione e la sottoscrizione di apposita scheda da parte dell'aspirante socio. Qualunque variazione dei dati relativi al socio riportati sulla scheda, deve essere comunicata al Segretario che aggiornerà il relativo libro dei soci. Ogni socio si impegna a rispettare lo Statuto, il Regolamento e tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo. |
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ARTICOLO 15
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I soci regolarmente iscritti che intendono candidarsi alle cariche sociali devono dichiarare la loro volontà in occasione dell'Assemblea appositamente convocata. Vengono predisposte liste per:
Le liste sono aperte e sono compilate elencando cognome nome dei candidati e numero progressivo. Ogni candidato può far parte di una sola lista. |
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ARTICOLO 16
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Tutte le operazioni preparatorie delle elezioni alle cariche sociali sono di competenza del Segretario che predispone le liste ed il materiale necessario alle votazioni. Viene eletto nella lista del Presidente il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede a ballottaggio tra i due soci che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, ripetendo le operazioni di voto. Vengono eletti nella lista del Consiglio Direttivo i primi sette candidati, i cui incarichi verranno assegnati dal Presidente come previsto dall'articolo 11 del presente Regolamento. Vengono eletti nel Collegio dei Revisori dei Conti i cinque candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. I primi tre sono membri effettivi, i due successivi supplenti. Vengono eletti nel Collegio dei Probiviri i cinque candidati eletti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. I primi tre sono membri effettivi, i due successivi supplenti. |
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ARTICOLO 17
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L'Assemblea, per il rinnovo delle cariche sociali, nomina fra i presenti, che non siano candidati, il Comitato Elettorale nel numero di tre componenti. La funzione di membro del Comitato è incompatibile con qualunque altro incarico all'interno dell'Assemblea. Il Comitato Elettorale convalida le schede elettorali, vigila sulle operazioni di voto, decide su ogni contestazione, procede allo spoglio e comunica i nominativi degli eletti. |
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ARTICOLO 18
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Le caratteristiche delle onorificenze e i criteri di assegnazione sono determinati dal Consiglio Direttivo, con apposita documento che farà parte integrante del presente regolamento. |
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ARTICOLO 19
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Tale Regolamento può essere modificato in assemblea ordinaria con votazione di maggioranza degli aventi diritto. Per tutto ciò che non è stabilito dal presente Regolamento provvede il Consiglio Direttivo con apposita delibera da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Per tutto quanto non previsto dallo Statuto e dal Regolamento si osserveranno le norme vigenti del Codice Civile, ovvero le disposizioni di legge in materia comunque applicabili. |
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