Cenni sulla Legislazione degli incentivi e le gratificazioni per i donatori di sangue
La frase “Bella è la vita, se salvi una vita ” , slogan coniato dagli studenti del liceo A. Caravillani di Roma per la promozione della campagna di donazione del sangue, esprime compiutamente i sentimenti del donatore.
Nulla è infatti più bello, appagante, conciliante con il mondo e con noi stessi, se non la consapevolezza di aver compiuto un atto di nobile altruismo, donando una parte viva e palpitante di noi ad un'altra persona sicuramente sofferente e bisognosa, contribuendo così alla sua guarigione o persino a salvarla da un pericolo imminente.
La donazione di sangue è volontaria e disinteressata ed è per questo un atto d'amore sublime e di autentica generosità verso il prossimo e, in quanto tale, riserva al donatore grandissima gioia e massima gratificazione, in termini di autostima e appagamento interiore.
Ma al di là di detti aspetti soggettivi auto-premianti, a carattere squisitamente morale, ve ne sono altri, fissati da norme specifiche, che prevedono la concessione di riconoscimenti oggettivi e tangibili a coloro che donano il sangue.
In particolare, l'articolo 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107, stabilisce che i lavoratori dipendenti, di ogni genere, che donano il sangue, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione , conservando comunque la normale relativa retribuzione.
Inoltre, l'Amministrazione comunale, tenuto conto delle previsioni contrattuali e legislative succedutesi nel tempo, è di recente intervenuta in materia di disciplina delle assenze per le donazioni di sangue, ed ha proceduto ad una revisione dello stesso istituto, stabilendo che tutti i dipendenti comunali che appartengono alle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue, potranno beneficiare di un giorno di permesso retribuito, in aggiunta al giorno previsto dalla legge n. 107/90 , sebbene nel rispetto del limite complessivo di tre giorni (l'anno) previsto all'art. 19 del CCNL del 6 luglio 1995.
E' utile far presente che i due giorni retribuiti di riposo (quello previsto dalla legge n. 107/90 e quello dell'art. 19 del CCNL 1994/1997), si applicano non solo nelle ipotesi di donazione di sangue, ma anche in tutti i casi di donazione di emocomponenti , ossia dei prodotti ricavati dal frazionamento del sangue con mezzi fisici semplici o con aferesi (decreto Ministero Sanità del 26 gennaio 2001).
L'art. 3 della legge n. 107/90 spiega infatti che per donazione di sangue e di emocomponenti si intende l'offerta gratuita di sangue intero o plasma, o piastrine, o leucociti, previo il consenso informato e la verifica della idoneità fisica del donatore, e che, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del medesimo testo legislativo, è consentito, rispettando le norme indicate per l'emaferesi, il prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche, a scopo di infusione per l'allotrapianto e l'autotrapianto nello stesso soggetto o in soggetto diverso.
Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministero della Sanità del 15 gennaio 1991, la frequenza annua delle donazioni di sangue intero non deve essere superiore a quattro nell'uomo e a due nella donna in età fertile e che l'intervallo fra due donazioni non deve essere inferiore a novanta giorni.